MENSILE D'INFORMAZIONE E DI SERVIZI - OTTOBRE 2000


L'AVVOCATO CIVILISTA RISPONDE

APPARTAMENTI ED AFFITTI:
QUANTI PROBLEMI

a cura
dell'Avv. Vincenza Maniaci

Volevo prendere in affitto per abitazione un piccolo appartamento in zona periferica di provincia ad equo canone ma il proprietario mi ha detto che ciò non era possibile. Per di più lo stesso mi ha detto che dovevo pagare oltre all’affitto ed agli altri oneri anche la metà dei costi per i bolli e per la registrazione del contratto anche se l’affitto mensile era modesto e, per quanto ne so, quando l’importo annuale dell’affitto non supera certi limiti il contratto non è necessario registrarlo e si può fare anche sulla parola. Francamente credo che queste siano tutte scuse del proprietario per non affittarmi l’appartamento per non so quali motivi. Volevo sapere se queste richieste e le pretese del proprietario sono giuste.
Alfredo Benedetti

Le locazioni degli immobili ad uso di abitazione sono state a lungo disciplinate dalla c.d. “legge sull’equo canone” (la L. 27.7.1978 N.392). Dopo una parentesi che consentiva anche di stipulare, a determinate condizioni, contratti in deroga all’equo canone e dunque alla L. 392/1978, appunto la c.d. legge sui “patti in deroga” (contenuta all’art. 11 del D.L. 11.7.1992 N. 333 convertito in L. 8.8. 1992 N. 359) l’intera disciplina delle locazioni ad uso di abitazione è stata rvisionata con la L. 9.12.1998 N. 431 che, fra gli altri, ha abrogato l’art. 11 del D. L. 333/92 e gli articoli 1,3,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,54,60,61,62,63,64,65,66,75,76,78,79 ed 83 limitatamente alle locazioni abitative mentre sono rimaste in vigore tutte le norme della stessa L. 392/78 non espressamente abrogate e quelle relative ai contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione. In estrema sintesi può dirsi che il c.d. “equo canone” non esiste più già dal dicembre 1998 (anche i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore della legge del 1998 se rinnovati tacitamente soggiacciono alla disciplina della nuova legge - art. 2 co. 1 e 6) e che, a tutela sia dei proprietari sia degli inquilini, la L. 431/98 -che prevede anche tutta una serie di agevolazioni, benefici, interventi pubblici (sia legislativi che finanziari) e di appositi accordi di categoria in sede locale -stabilisce tutta una serie di regole e condizioni per la stipula di diverse tipologie di contratti di locazione ad uso abitativo e per la loro durata nonchè specifiche modalità e procedure per la disdetta ed il rinnovo degli stessi e per il rilascio degli immobili. Con la Le. 431/98, che ora (unitamente ad altra legislazione ed alle disposizioni residue e vigenti della L. 392/78) regola e disciplina le locazioni abitative, tutti i contratti di locazione per essere validi vanno stipulati per iscritto e, qualunque sia l’importo del canone locativo, sono soggetti a registrazione (sono soggette a registrazione anche le cessioni d’immobili in comodato gratuito). Queste ed altre disposizioni di legge, giustamente sancite oltre che per la validità anche per la regolarità fiscale dei contratti, sono anche necessaria premessa per porre in esecuzione i provvedimenti giurisdizionali di rilascio degli immobili locati. Infatti, ottenuto dal Giudice competente il provvedimento di rilascio, questo -per potere essere eseguito- necessita che vengano dimostrati l’avvenuta registrazione del contratto, che l’immobile locato sia stato denunciato ai fini dell’applicazione dell’I.C.I, che il reddito derivante dall’immobile medesimo sia stato dichiarato ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi e che l’I.C.I relativa all’anno precedente a quello di competenza sia stata pagata. Pertanto, le richieste del proprietario dell’immobile, come riferite dal lettore, oltre a costituire un preciso diritto/dovere, appaiono legittime.


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