MENSILE D'INFORMAZIONE E DI SERVIZI - NOVEMBRE 2000


L'AVVOCATO CIVILISTA RISPONDE

LA MANUTENZIONE
DI BENI COMUNI

Ho acquistato una villetta accorpata che è stata realizzata con l'impianto di scarico delle acque nere singolo ma sfociante in una fossa settica in comune con l'altra villetta accorpata e confinante con la mia. Stranamente il costruttore a suo tempo non ha realizzato i pozzetti ed i tombini di ispezione e spurgo in entrambe le villette ma solo all'interno della villetta del mio confinante e, precisamente, nel giardino di questo. Si è purtroppo verificata all'interno della mia proprietà una risalita di liquami e, dopo avere fatto ispezionare la mia conduttura, è emerso che la stessa risalita era determinata dalla fossa settica del tutto piena e necessitante di manutenzione e snellimento. Ho pertanto chiesto al mio vicino di potere accedere alla sua proprietà per fare ispezionare la fossa dai relativi tombini che però, incredibilmente, erano stati ricoperti ed occultati dal mio vicino con una sovrastante pavimentazione. L'aspetto ancora più sgradevole della vicenda è che non solo il mio vicino riferisce di non ricordare i punti precisi in cui si trovano i tombini ma che non intende in nessun modo consentire l'acceso alla sua proprietà per lo spurgo della fossa nè partecipare, come credo sia dovuto, alla metà di tutte le spese necessarie nè alla periodica manutenzione. Per di più il mio vicino pretende che io provveda a staccarmi dalla fossa ed a realizzarne un'altra autonoma nel mio giardino. In questa situazione veramente sconcertante vivo molti disagi e sono in continuo allarme perchè i frequenti svuotamenti delle tubazioni che provvedo a fare (unica attività che mi è possibile fare all'interno della mia abitazione) non sono sufficienti perchè essendovi la fossa ormai stracolma la risalita dei liquami è velocissima perchè i miei reflui, ovviamente, non riescono a scaricare nella fossa ma stagnano nei tubi. Mi chiedo se in questa vicenda i miei diritti sono tutelati dalla legge, se sono obbligato a realizzare una fossa esclusiva (con oneri considerevoli) e se tutte le spese che ho dovuto fare per i vari e continui svuotamenti e per le ispezioni (anche con una telecamera) mi devono essere rimborsate. Vorrei anche sapere cosa fare per eliminare con urgenza questa situazione di disagio e carenti condizioni igieniche.

Stefano Barzi

La villetta del lettore, per destinazione del costruttore, ha una servitù attiva di smaltimento e scarico delle c.d. "acque nere" a carico dell'immobile (fondo) confinante. Ciò determina l'obbligo per il vicino (appunto gravato da tale servitù) di non modificare lo stato dei luoghi e di non rendere difficoltoso all'avente diritto l'esercizio della servitù medesima. Nel caso specifico, inoltre, la fossa settica è bene comune e, pertanto, è di comune interesse (o almeno dovrebbe esserlo data anche la natura e la destinazione funzionale del manufatto) la relativa manutenzione tanto ordinaria quanto straordinaria. Tutte le spese, in questo caso, vanno suddivise in ragione del 50% ciascuno e, qualora debba intervenirsi in via d'urgenza, quello dei comproprietari che le avesse anticipate ha senz'altro diritto al rimborso pro-quota previa esibizione dei relativi giustificativi di spesa. Le condizioni di ispezionabilità e di esercizio della servitù, con la possibilità di facile e spedito accesso, ed il ripristino dei pozzetti (come riferito ricoperti ed occultati dal vicino) vanno garantite dal confinante obbligato e gravato che dovrà, inoltre, a proprie integrali cure e spese ripristinare i tombini (rimuovendo la sovrastante pavimentazione) e consentire, previo avviso, l'ispezione, lo spurgo e quant'altro pertinente e necessario con relativo accesso alla proprietà. La realizzazione di una fossa settica autonoma all'interno della proprietà del lettore se forse opportuna per evitare i più vari disagi non può, tuttavia, essere pretesa dal confinante o costituire obbligo. Per altro dovendosi in tal caso sciogliere la comunione, con tutti i relativi incombenti giuridici del caso, il confinante - che verrebbe a beneficiare per intero della fossa oggi comune - dovrebbe rifondere l'altro comproprietario in proporzione del vantaggio ottenuto esonerandolo, inoltr,e dagli oneri eventuali per le successive manutenzioni di quanto diverebbe di sua esclusiva proprietà.
Ancora va detto che le continue spese necessarie ad impedire la risalita dei reflui con lo svuotamento dei tubi interni di scarico dell'immobile del lettore e per le varie ispezioni (come riferito rese difficoltose e particolarmente gravose dalla poca disponibilità e collaborazione del vicino) sembrerebbero per lo più costituire voci di danno risarcibile. Va, in fine, osservato che una situazione di tal genere consente senz'altro di adire l'Autorità Giudiziaria anche in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per quanto necessario e potrebbe essere segnalata, per gli interventi di competenza, alla competente Autorità amministrativo-sanitaria comunale.


 


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